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Norme
e condizioni
NORME
E CONDIZIONI IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N° 314/90/CEE IN
MATERIA DI PACCHETTI TURISTICI.
Premesso
che la Fondaco Viaggi di West Side s.a.s.
svolge
la sua attività in Genova, provincia di Genova, Via
Lagustena, 166-1 (CAP 16131), P. I. 03220770105, iscritta a
CCIAA GE n° 326197, con autorizzazione della
provincia di Genova n° 2226/1292 del 24/07/91,.
ART.
1 - NORME APPLICABILI:
Il
contratto è regolato dalle previsioni che seguono e dal
decreto Legislativo n° 111 del 17 marzo 1995, dalla Direttiva
90/314/CEE, dalle Convenzioni internazionali in materia, ed in
particolare dalla Convenzione di Bruxelles del 20 aprile 1970,
resa esecutiva con legge 29 dicembre 1977, n° 1084, dalla
Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo
internazionale, resa esecutiva con legge del 19 maggio 1932, n°
41, dalla Convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto
ferroviario, resa esecutiva con legge del 2 marzo 1963, n°
806, in quanto applicabili ai servizi oggetto del pacchetto
turistico, nonché dalla previsioni in materia del codice
civile e delle altre norme di diritto internazionale, in quanto
non derogate dalle previsioni del presente contratto.
ART.
2 – PRENOTAZIONI
L’accettazione
delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità
e s’intende perfezionata, dopo la conclusione del contratto
solo al momento della conferma scritta da parte della Grande
Miniera dei Viaggi T. O.. Le indicazioni relative al pacchetto
turistico non contenute dei documenti contrattuali e nel presente
programma saranno fornite dall’organizzatore in tempo utile
prima dell’inizio del viaggio.
ART.
3 - PREZZI E PAGAMENTI
Le
quote dei presenti programmi sono calcolate in Euro al cambio di
Lit. 1936.27. All’atto della prenotazione dovrà
essere versato un acconto pari al 25% della quota totale. Il
saldo dovrà essere versato entro 20 giorni prima
dell’inizio del soggiorno. Per le iscrizioni effettuate
oltre tale data l’intero ammontare dovrà essere
versato al momento della prenotazione.
ART.
4 – CESSIONE DEL CONTRATTO
Il
viaggiatore che sia nell’impossibilità di usufruire
del viaggio prenotato può cedere la propria prenotazione,
previa comunicazione all’organizzatore con almeno 4 giorni
di preavviso rispetto alla data di inizio del viaggio, ad una
persona che soddisfi tutte le condizioni previste. Il viaggiatore
cedente ed il cessionario sono comunque tenuti al pagamento delle
spese derivanti dalla cessione, quantificate in € 23,00.
ART.
5 – RECESSO E ANNULLAMENTO
Il
viaggiatore ha diritto di recedere al contratto, senza
corrispondere alcuna penalità , nelle seguenti ipotesi:
5.1
Aumenti del prezzo del pacchetto indicato nelle Condizioni
speciali, in misura eccedente del 10%
5.2
Modifiche essenziali del contratto richieste dopo la conclusione
dall’Organizzatore e non accettate dal viaggiatore. A tal
fine si precisa che il viaggiatore deve comunicare per iscritto
all’Organizzatore la propria scelta di accettare o di
recedere entro due giorni lavoratori dalla ricezione della
proposta di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro
il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore
si intende accettata.
5.3
Nel caso in cui il viaggiatore receda dal contratto per cause
diverse da quelle precedentemente indicate, dovrà
sostenere la spesa della quota d’iscrizione, se prevista, e
le seguenti penali per l’annullamento dei servizi:
-
10% dell’intera quota di
partecipazione dall’atto della prenotazione sino a 30
giorni lavorativi prima della partenza
-
50% dell’intera quota di
partecipazione da 29 a 11 giorni lavorativi prima della
partenza
-
75% dell’intera quota di
partecipazione da 10 a 3 giorni lavorativi prima della partenza
(sabato escluso)
-
nessun rimborso sarà effettuato dopo
tale termine.
ART.
6 ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO
Nelle
ipotesi in cui l’organizzatore annulli il pacchetto
turistico prima della partenza, per qualsiasi motivo tranne
che per colpa del viaggiatore stesso, quest’ultimo ha i
seguenti, alternativi, diritti:
-
usufruire di un altro pacchetto turistico di
qualità equivalente o, se non disponibile, superiore senza
supplemento di prezzo, ovvero di un pacchetto turistico di
qualità inferiore, con restituzione della differenza del
prezzo;
-
ricevere la parte di prezzo già
corrisposta, entro 7 giorni lavorativi dal momento della
comunicazione dell'intenzione di recedere o di non accettare la
proposta alternativa, ai sensi del comma successivo, ovvero
dell'annullamento.
Il
viaggiatore deve comunicare per iscritto all’organizzatore
la propria scelta di recedere ovvero di fruire del pacchetto
turistico alternativo entro e non oltre due giorni dalla
ricezione della proposta alternativa.
Inoltre,
ove ne fornisca specifica prova, il viaggiatore ha altresì
diritto al risarcimento degli eventuali danni ulteriori che
avesse subito in dipendenza della mancata esecuzione del
contratto.
Il
viaggiatore non ha comunque diritto al risarcimento
dell’eventuale maggior danno, allorché
l’annullamento del viaggio dipenda dal mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti, ove richiesto
ed il viaggiatore abbia ricevuto comunicazione del mancato
raggiungimento almeno 20 giorni prima della data fissata per la
partenza, ovvero allorché l’annullamento dipenda da
cause di forza maggiore.
ART.
7 – OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I
partecipanti dovranno attenersi all’osservanza delle regole
di normale prudenza e diligenza e a tutte le informazioni
amministrative e legislative relative al pacchetto turistico. I
partecipanti saranno chiamati a rispondere a tutti i danni che
l’organizzatore dovesse subire a causa della loro
inadempienza. Il partecipante è tenuto a fornire
all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli
elementi in suo possesso, utili perché lo stesso possa
esercitare il diritto di surroga nei confronti dei terzi
responsabili del danno.
Ogni
partecipante si intende pienamente responsabile del proprio stato
di salute.
Ogni
partecipante è tenuto al rispetto del codice della strada.
ART.
8 – PARTICOLARI ESIGENZE DEL VIAGGIATORE
Il
viaggiatore è tenuto a far presente per iscritto sue
esigenze particolari al momento della prenotazione. La Fondaco
Viaggi si riserva di accettare per iscritto dette particolari
richieste, dopo aver verificato la disponibilità dei
fornitori che dovranno erogare le prestazioni.
La
Fondaco Viaggi farà pervenire quanto prima al viaggiatore,
tramite l’agente di viaggio, una comunicazione relativa ai
costi supplementari originati da dette richieste, sempre che le
stesse siamo realizzabili.
ART.
9 – CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La
classificazione degli alberghi indicata dalla Fondaco Viaggi
si basa sulle classificazioni ufficiali nazionali e regionali per
l’Italia, mentre per l’estero si basa sulle
classificazioni ufficiali stabilite dagli enti turistici
governativi che spesso non corrispondono per qualità di
servizi alle classificazioni italiane.
ART.
10 – RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE
La
responsabilità dell’organizzatore nei confronti del
viaggiatore per eventuali danni subiti a causa del mancato od
inesatto adempimento delle obbligazioni previste nel presente
contratto è regolata dalle leggi e dalle convenzioni
internazionali richiamate dal precedente art. 1.
La
misura del risarcimento non potrà eccedere i limiti
previsti da quella, fra le leggi e convenzioni richiamate al
precedente art. 1, applicabile in relazione al servizio
nell’esecuzione del quale si sia verificato il danno
lamentato.
L’agente
di viaggio (venditore) presso il quale sia stata effettuata la
prenotazione del pacchetto turistico, non risponde in alcun caso
delle obbligazioni nascenti nell’organizzazione del
viaggio, ma risponde esclusivamente delle obbligazioni nascenti
nella sua qualità di intermediario e comunque nei limiti
per tale responsabilità previsti dalle leggi e convenzioni
sopra citate. E’ esclusa in ogni caso la responsabilità
dell’Organizzatore e del venditore qualora l’inadempimento
lamentato dal viaggiatore dipenda da cause imputabili al
viaggiatore stesso, ovvero imputabili a un terzo estraneo alla
fornitura delle prestazioni previste dal contratto, ovvero sia
dovuto a caso fortuito od a forza maggiore.
L’organizzatore,
inoltre, non potrà essere ritenuto responsabile di
eventuali danni che derivino da prestazioni di servizio fornite
da terzi estranei e non facenti parte del pacchetto turistico,
ovvero che derivino da iniziative autonome assunte dal
viaggiatore nel corso dell’esecuzione del viaggio.
ART.
11 – SEGNALAZIONE ED ASSISTENZA
Qualora
un viaggiatore rilevasse particolari mancanze nell’esecuzione
del contratto di viaggio dovrà segnalarle immediatamente
al prestatore di servizi interessato ed al nostro personale di
assistenza del quale metteremo a disposizione l’hot line
nonché per iscritto entro il termine di decadenza di 10
giorni dalla data del rientro alla Fondaco Viaggi.
ART.
12 – ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO
Presso
la nostra agenzia è possibile ed anzi consigliabile
stipulare una speciale polizza assicurativa contro le spese
derivanti dall’annullamento del viaggio al costo del 5% del
valore del viaggio: vedere la copia delle condizioni in agenzia.
ART.
13 FORO COMPETENTE
Per
ogni eventuale controversi sarà competente il Foro dove
hanno sede legale gli organizzatori, come da art. 16 della LR 21
Luglio 1986 concernente la “Disciplina delle attività
delle Agenzie di viaggio e Turismo”, pubblicata del
bollettino ufficiale della Regione Liguria del 06/08/86 al n°
15 Redazione dei programmi di viaggio.
ART.
14 ORGANIZZAZIONE TECNICA
Fondaco Viaggi di West Side sas
VALIDITA'
Le
quote del presente sito sono valide dal 1/12/2006 al
31/12/2007. Sono state calcolate in base al cambio
fisso ufficiale di Euro 1936,27 e al cambio e ai costi in vigore
al 1/12/2006.
COMUNICAZIONE
OBBLIGATORIA
Comunicazione
obbligatoria ai sensi dell'art. 16 L. 269 del 3/8/98: la legge
punisce con la pena della reclusione i reati inerenti la
prostituzione e la pornografia minorile,anche se gli stessi sono
commessi all'estero.
Decreto Legislativo n.206/2005 "Codice del Consumo a norma dell'art.7 legge 29 Luglio 2003, n.229"
( per le norme riguardanti il turismo art. 82 e seg.) leggi>>
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